MOBILIARA PUBILICIA

MOBILIARA PUBILICIA

LEGGE SU PUBBLICITÀ MOBILIARIA

La legge modifica e integra la legge n. 297/2018 sul National Mobile Advertising Register (promulgato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel dicembre 2018).

In primo luogo, è necessario chiarire che cos'è questo registro e cosa significa per i cittadini. La legge definisce questo registro come un registro pubblico ai sensi della legge n. 287/2009 sul Codice Civile, ripubblicato, come modificato, e legge n. 134/2010 sul Codice di Procedura Civile, ripubblicato, con successive modifiche e integrazioni, sistema elettronico nazionale di interesse pubblico, strutturato da persone e beni, registro di priorità in caso di esecuzione forzata, pubblicità di atti giuridici e operazioni previste dalla legge.

Per i cittadini è uno strumento essenziale per quanto riguarda gli atti giuridici o gli atti che richiedono l'iscrizione in un registro pubblico quando la legislazione prevede questa condizione, che sarà un elemento di fondamentale importanza all'inizio dell'esecuzione.

La maggior parte di tali situazioni si riferisce spesso a documenti a firma privata che costituiscono titoli esecutivi ai sensi della legge ma che, per essere esecutivi, per avere potere esecutivo, devono essere registrati nei registri pubblici. Pertanto, l'articolo 641 del codice di procedura civile stabilisce che i documenti di firma privata sono titoli esecutivi, solo se iscritti nei registri pubblici, nei casi specifici e nelle condizioni previste dalla legge. Qualsiasi clausola o accordo contrario è nullo e non scritto.

Uno di questi registri pubblici generali è il National Mobile Advertising Register. L'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: (1) e (3) della legge 297/2018 lo menzionano espressamente: la registrazione delle operazioni relative a ipoteche trasferibili, le operazioni ad esse assimilate, i documenti di firma privata che sono titoli esecutivi ai sensi della legge, gli altri diritti previsti dalla legge, nonché la pubblicità di atti giuridici e operazioni previsti dalla legge, sono effettuati nel Registro, che costituisce un sistema di registrazione della priorità delle ipoteche e della pubblicità trasferibili, strutturato da persone e beni; i titoli applicabili stabiliti da documenti di firma privata per i quali la legge impone l'espletamento delle formalità pubblicitarie soddisfano questa condizione iscrivendosi nel registro.

Dall'alto risulta che il presente registro è un sistema per garantire la priorità e l'applicabilità di un titolo esecutivo per una persona che detiene un titolo così esecutivo. Allo stesso tempo, la cancelleria non garantisce il fatto dell'esecuzione o della solvibilità del debitore da eseguire, questioni relative al contesto dell'esecuzione e può essere conosciuta solo dopo l'inizio dell'esecuzione.

Registrando il titolo esecutivo nel registro, vengono create le condizioni necessarie per l'esecuzione. In altre parole, senza tale registrazione una firma privata, sebbene applicabile ai sensi della legge, non avrà potere esecutivo se non è registrata nel presente registro. Le eccezioni sono i documenti di firma privata registrati in altri registri pubblici che avranno potere esecutivo se registrati lì.

Per quanto riguarda le persone che possono richiedere l'iscrizione nel registro, l'articolo 34 della legge 297/2018 prevede che possano richiedere la registrazione del prestatore ipotecario, del debitore dell'obbligo garantito, del titolare dell'ipoteca, del titolare dell'ipoteca, del trasferimento del credito ipotecario e del loro rappresentante autorizzato da un'autentica procura o da un'autorità legale quando il rappresentante è un avvocato.

Nel caso del trust, possono richiedere la registrazione del fiduciario, del beneficiario, del fiduciario e del loro rappresentante autorizzati da un'autentica procura o da una procura legale quando il rappresentante è un avvocato. Chiunque sia interessato, compreso il debitore/elettore, può chiedere l'iscrizione nel registro di un avviso di nullità, di un avviso di esecuzione – di annullamento dell'esecuzione o di un avviso di presa in consegna a titolo del credito – sull'annullamento dell'acquisizione, nel caso in cui abbia ottenuto una sentenza definitiva con la quale ha il diritto di sottoscrivere tale avviso e altri tipi di avvisi, alle condizioni stabilite dall'autorità di vigilanza con ordinanza del ministro della Giustizia che approva i moduli di avviso di domanda e le istruzioni per la loro compilazione.

Il rappresentante degli organi competenti, secondo la legge, a chiedere l'iscrizione nel registro, può compilare i moduli di parere. Se l'interessato è una persona giuridica, la sottoscrizione degli avvisi di registrazione può essere effettuata anche dal consulente legale della persona giuridica, presentando la procura fornita dalla persona giuridica. L'iscrizione nel registro di pareri specifici può essere richiesta da una delle parti del parere o dai loro rappresentanti, abilitati da un'autentica procura o da un'autorità giudiziaria, quando il rappresentante è un avvocato.

È importante notare che l'iscrizione nel registro non garantisce la veridicità, la validità o la legalità degli atti o degli atti soggetti a registrazione. Gli operatori controllano solo la conformità con la modalità di completamento del modulo di domanda. Gli operatori non verificano l'esattezza delle informazioni contenute nel modulo di domanda, né la coerenza tra l'avviso di registrazione e i fatti giuridici che lo sottendenno, né la validità di tali fatti giuridici.

In altre parole, l'operatore/agente registrerà esattamente ciò che è scritto sul modulo, essendo il richiedente la registrazione l'unico responsabile dell'accuratezza delle informazioni contenute nel modulo di domanda, della coerenza tra l'avviso di registrazione e i fatti giuridici che lo stanno alla base e della validità di tali fatti giuridici. Tali disposizioni sono espressamente menzionate all'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 2081/92. 4) della legge e sono conformi alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a) e b), del regolamento CEE n. 2081/92. 3. Codice Civile, che stabilisce che la pubblicità non convalida il diritto dell'atto o del fatto soggetto o ammesso alla pubblicità.

Per quanto riguarda il progetto di legge, esso istituisce l'organizzazione dell'Autorità di vigilanza del Registro nazionale della pubblicità mobile sotto il ministero della Giustizia.

I contratti ipotecari, così come i documenti di firma privata per i quali la legge richiede l'espletamento delle formalità pubblicitarie, sono titoli applicabili, previa iscrizione al Registro nazionale della pubblicità mobile (RNPM).

Il progetto prevede che possano registrare le comunicazioni di registrazione e certificare le ricerche nell'NRPG solo agli operatori legali, agli operatori autorizzati, ai loro agenti autorizzati e al Corpo degli operatori,

Al fine di ottenere l'autorizzazione dell'operatore autorizzato e per ogni riautorizzazione, gli operatori pagano una tassa dell'importo di 2.000 lei.

Operatori autorizzati:

Gli operatori pagano, su autorizzazione e ad ogni nuova autorizzazione, un canone di 100 lei per ogni ufficio territoriale istituito dall'operatore o servito da un agente da lui autorizzato ad operare direttamente nella RNPM.

I richiedenti servizi di registrazione nell'RNPM degli avvisi di registrazione pagano una tassa di 40 lei per ogni avviso di mutuo iniziale. I richiedenti i servizi di registrazione nell'RNPM degli avvisi di registrazione pagano una tassa di 80 lei per ogni avviso di fiducia iniziale. Per ottenere informazioni di registrazione certificate nella RNPM, i richiedenti pagano una tassa di 30 lei per ogni registrazione.

Il disegno di legge è stato approvato con 227 voti favorevoli, 23 contrari e 18 astensioni.

Per ulteriori dettagli, scrivi alle tue e-mail ufficiali o alla pagina dei social media.

Mille Grazie.

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