Agevolazioni fiscali per cittadini e aziende

Agevolazioni fiscali per cittadini e aziende

In considerazione del fatto che gli obblighi accessori rendono difficile adempiere agli obblighi di bilancio, nell'attuale contesto delle difficoltà finanziarie affrontate dai contribuenti direttamente o indirettamente colpiti dalla crisi SARS-CoV-2, questa legge è stata adottata, rivolta a tutti ...

La legge mira a posticipare alcuni termini di pagamento, nonché a fornire alcune agevolazioni fiscali per i cittadini e le imprese in merito agli importi dovuti al bilancio dello Stato o ai bilanci locali.

Le principali modifiche alla normativa fiscale sono le seguenti:

  1. A partire dal 2021, può essere concesso un bonus fino al 10% dell'imposta annuale sul reddito e fino al 10% del contributo previdenziale. Il livello del bonus, i termini di pagamento e le condizioni di concessione sono stabiliti dalla legge annuale del bilancio dello Stato;
  2. Per le persone fisiche assunte sulla base di un contratto individuale di lavoro, durante il periodo di sospensione dall'incarico, la base mensile per il calcolo del contributo socio-sanitario è rappresentata dalla retribuzione minima lorda per paese garantita in pagamento in vigore nel mese per il quale il contributo è dovuto;
  3. Le persone giuridiche calcolano e versano, fino al 25 del mese successivo, il contributo di assicurazione sanitaria sociale per le persone fisiche che svolgono un'attività sulla base di un contratto individuale di lavoro, di un rapporto di servizio o di uno status speciale previsto dalla legge, durante il periodo di sospensione dall'incarico dei rispettivi dipendenti.

Nel caso di imposta sul reddito, contributo previdenziale e contributo socio sanitario, dovuto per redditi realizzati nel 2019, per la presentazione della dichiarazione unica sull'imposta sul reddito e sui contributi sociali dovuti dalle persone fisiche, fino al 30 giugno 2020 compreso, sono concessi i seguenti bonus:

  • per il pagamento dell'imposta sul reddito, del contributo previdenziale e del contributo dell'assicurazione sanitaria sociale, che rappresentano gli obblighi fiscali annuali per il 2019, viene concesso un bonus del 5% di tali importi, se tutti questi obblighi di pagamento delle imposte sono estinti, mediante pagamento o compensazione, per intero entro il 30 giugno 2020, tra cui;
  • per la presentazione, mediante trasmissione telematica a distanza, della dichiarazione unica sull'imposta sui redditi e sui contributi sociali dovuti dalle persone fisiche, viene concesso un bonus del 5 per cento degli importi dovuti.

I suddetti bonus sono concessi nel caso in cui gli obblighi di pagamento fiscale annuale siano completamente estinti, mediante pagamento o compensazione, fino al 30 giugno 2020, compreso.

Gli importi che rappresentano incentivi/bonus concessi ai dipendenti dal datore di lavoro dal fondo salariale, per il periodo dello stato di emergenza, per lo svolgimento di attività che comportano il contatto diretto con i cittadini e sono soggetti al rischio di infezione da SARS-CoV-2, non sono inclusi nella base mensile per il calcolo del contributo previdenziale, del contributo socio sanitario, rispettivamente del contributo assicurativo per il lavoro.

Durante lo stato di emergenza, lo stato di allerta e fino alla fine dell'anno fiscale 2020, nel caso di contribuenti che pagano l'imposta sugli edifici / imposta sugli edifici, i consigli locali possono adottare decisioni, fino al 14 agosto 2020, sulla concessione dei seguenti bonus ed esenzioni:

  • riduzione dell'imposta annuale sugli immobili, fino al 50 per cento, per gli edifici non residenziali di proprietà di persone fisiche o giuridiche, utilizzati per la propria attività economica o messi in uso attraverso un contratto di locazione, cauzione o altro tipo di contratto per lo svolgimento di attività economiche ad altre persone fisiche o giuridiche;
  • esenzione dal pagamento dell'imposta mensile sugli immobili dovuta da concessionari, inquilini, titolari del diritto di gestire o utilizzare un immobile, proprietà pubblica o privata dello Stato o dei sindaci, qualora, durante il periodo per il quale è stato istituito lo stato di emergenza, gli utenti degli immobili fossero obbligati a interrompere totalmente la loro attività economica.

Nel caso in cui le amministrazioni locali adottino decisioni per concedere lo sgravio fiscale sugli edifici non residenziali, i proprietari degli immobili hanno l'obbligo, entro il 15 settembre 2020 compreso, di presentare, all'ente fiscale locale nel cui ambito territoriale di competenza si trova l'immobile, una domanda di concessione della riduzione, corredata da una dichiarazione di propria responsabilità.

Dalla data di entrata in vigore di questa legge e fino al 31 agosto 2020, il calcolo rispettivamente del pagamento dell'imposta e dell'affitto dovuto per l'occupazione del pubblico dominio con cartelloni pubblicitari sarà effettuato solo per i pannelli decorati con pubblicità commerciale, proporzionalmente al periodo di tempo in cui tali pannelli sono stati effettivamente decorati.

Gli interessi, le penali e tutti gli accessori relativi ai principali obblighi di bilancio, in sospeso al 31 marzo 2020 incluso, sono annullati se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

  • tutti i principali obblighi di bilancio in essere al 31 marzo 2020 compresi, amministrati dall'organismo fiscale centrale, si estinguono con qualsiasi mezzo;
  • si estinguono con qualsiasi mezzo, fino alla data di presentazione della domanda di annullamento degli accessori comprensivi, di tutti gli obblighi di bilancio principali e accessori amministrati dall'ente tributario centrale con termini di pagamento compresi tra il 1° aprile 2020 e la data di presentazione della domanda di annullamento degli accessori compresi;
  • il debitore di aver presentato tutte le dichiarazioni dei redditi, fino alla data di presentazione della domanda di annullamento degli accessori compresi;
  • il debitore presenta la domanda di annullamento degli accessori dopo il corretto adempimento delle condizioni di cui sopra, ma non oltre il 15 dicembre 2020 compreso, sotto la sanzione della revoca.

Gli interessi, le sanzioni e tutti gli accessori relativi ai principali obblighi di bilancio amministrati dall'ente fiscale centrale, con scadenze anteriori al 31 marzo 2020 incluse e individualizzate nelle decisioni fiscali emesse, sono annullati se sono complessivamente soddisfatte le seguenti condizioni:

– tutte le differenze nei principali obblighi di bilancio individuati nella decisione fiscale si estinguono con qualsiasi mezzo;

– la domanda di cancellazione degli accessori deve essere presentata entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione fiscale, pena la revoca.

I debitori che, al 15 dicembre 2020 compresi, hanno richieste di rimborso in attesa di delibera per le quali, dopo tale data, l'agenzia delle entrate respinge in tutto o in parte il rimborso, beneficiano dell'annullamento degli obblighi di bilancio accessori, se pagano gli obblighi di bilancio da cui dipende l'annullamento, non toccati da indennizzi con gli importi individuati nella richiesta di rimborso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione di rigetto del rimborso.

I sindaci che ottengono, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge e fino al 15 dicembre 2020 compreso, la riprogrammazione nel pagamento degli obblighi in sospeso al bilancio consolidato generale, beneficiano della cancellazione degli interessi, delle penali e di tutti gli accessori relativi ai debiti principali, a condizione che siano rispettate le rate di pagamento come approvate.

La legge è stata approvata con 292 voti a favore, 1 contrario e 0 astensioni.

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